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Calcolo interessi legali

Interessi al tasso legale su un capitale tra due date, con il tasso in vigore in ciascun periodo e il dettaglio anno per anno. Tasso legale 2026: 1,60% (art. 1284 c.c.).

Somma dovuta su cui maturano gli interessi, in euro.

Giorno di decorrenza: gli interessi maturano dal giorno successivo (art. 2963 c.c.).

Ultimo giorno incluso nel conteggio, ad esempio la data del pagamento.

Capitalizzazione degli interessi

Anatocismo: gli interessi maturati si sommano al capitale alle scadenze di calendario (31/12, 30/6, fine trimestre). Ammesso solo se pattuito dopo la scadenza o dalla domanda giudiziale (art. 1283 c.c.).

Come funziona il calcolo

Gli interessi legali sono quelli dovuti per legge quando una somma non viene pagata alla scadenza e le parti non hanno stabilito un tasso diverso. Il saggio è fissato ogni anno dal Ministero dell’Economia con decreto entro il 15 dicembre (art. 1284 c.c.): il calcolatore applica a ogni giorno il tasso allora in vigore.

La formula

Per ciascun periodo a tasso costante: interessi = capitale × tasso × giorni / giorni dell’anno. I periodi si sommano. Il giorno iniziale è escluso e quello finale è incluso, come prevede l’art. 2963 c.c. per il computo dei termini: per un anno intero indica, ad esempio, dal 31/12 al 31/12.

Tasso legale anno per anno

  • 2026: 1,60% (D.M. 10 dicembre 2025)
  • 2025: 2,00% · 2024: 2,50% · 2023: 5,00%
  • 2022: 1,25% · 2021: 0,01% · 2020: 0,05% · 2019: 0,80%
  • 2018: 0,30% · 2017: 0,10% · 2016: 0,20% · 2015: 0,50%
  • 2014: 1,00% · 2012–2013: 2,50% · 2011: 1,50% · 2010: 1,00%
  • 2008–2009: 3,00% · 2004–2007: 2,50% · 2002–2003: 3,00% · 2001: 3,50%
  • 1999–2000: 2,50% · 1997–1998: 5,00% · 16/12/1990–1996: 10,00% · 1942–15/12/1990: 5,00%

Capitalizzazione (anatocismo)

Di regola gli interessi non producono a loro volta interessi. L’art. 1283 c.c. lo consente solo dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza, e comunque per interessi dovuti da almeno sei mesi. Se scegli una capitalizzazione, il calcolatore somma gli interessi al capitale alle scadenze di calendario e prosegue sul nuovo importo.

Cosa non copre questo strumento

  • Interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), che seguono il tasso BCE maggiorato.
  • Interessi legali maggiorati in corso di causa (art. 1284 c. 4 c.c.), pari al tasso delle transazioni commerciali dalla domanda giudiziale.
  • Rivalutazione monetaria ISTAT sul capitale (strumento dedicato) e interessi convenzionali a tasso fisso.
  • Acconti e pagamenti parziali nel periodo: il calcolo assume un capitale costante.

Domande frequenti

Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è l’1,60% annuo, fissato dal decreto del Ministero dell’Economia del 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025). Nel 2025 era il 2,00%, nel 2024 il 2,50% e nel 2023 il 5,00%.

Da quando decorrono gli interessi legali?

Dal giorno in cui il credito è liquido ed esigibile e il debitore è in ritardo: per le obbligazioni con scadenza certa dalla scadenza stessa, altrimenti dalla costituzione in mora con richiesta scritta (art. 1219 c.c.). Nel conteggio il giorno iniziale non si conta (art. 2963 c.c.).

Come si calcolano gli interessi legali su più anni?

Si divide il periodo nei tratti in cui il tasso è rimasto costante e per ciascuno si applica la formula capitale × tasso × giorni / 365 (366 negli anni bisestili). I risultati si sommano. Senza capitalizzazione il capitale resta sempre quello iniziale.

Gli interessi legali producono altri interessi?

Di regola no. L’anatocismo è ammesso solo dal giorno della domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, e per interessi dovuti da almeno sei mesi (art. 1283 c.c.). Per questo il calcolatore parte senza capitalizzazione: attivala solo se il tuo caso lo consente.

Che differenza c’è tra interessi legali e interessi di mora?

Gli interessi legali sono il tasso base previsto dall’art. 1284 c.c. Gli interessi di mora sono quelli dovuti per il ritardo: se non è pattuito un tasso diverso coincidono con quelli legali, ma nelle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione si applica il tasso BCE maggiorato di 8 punti (D.Lgs. 231/2002).

Posso chiedere anche la rivalutazione monetaria?

Per i crediti di lavoro sì, per legge (art. 429 c.p.c.). Per gli altri crediti di denaro la rivalutazione spetta solo se si dimostra il maggior danno (art. 1224 c. 2 c.c.). Per calcolarla usa lo strumento di rivalutazione ISTAT, che aggiunge gli interessi legali sul capitale rivalutato.

Risultati indicativi, arrotondati all’euro. Lo strumento copre i casi più frequenti e non sostituisce una valutazione professionale. Hai un caso concreto? Parla con un avvocato.