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Calcolo prescrizione di debiti e crediti

Scegli il tipo di diritto e la data da cui decorre: ottieni il termine di prescrizione, la data in cui scade e l’articolo di legge, tenendo conto di un eventuale atto interruttivo.

Il termine dipende dalla natura del credito: ordinario dieci anni, cinque per i pagamenti periodici, due per le bollette di luce, gas e acqua.

Giorno da cui il diritto può essere fatto valere: la scadenza della bolletta o del canone, il giorno dell’incidente, la fine dell’incarico.

Data dell’ultima raccomandata, PEC, sollecito formale o riconoscimento del debito: il termine ricomincia da lì.

Come funziona la prescrizione

La prescrizione estingue un diritto che non viene esercitato per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946), ma per molti crediti la legge ne prevede uno più breve: cinque anni per i pagamenti periodici, tre per i compensi dei professionisti, due per le bollette di luce, gas e acqua e per i danni da incidente stradale.

I termini più cercati

  • Bollette luce, gas e acqua: 2 anni dalla scadenza (L. 205/2017 e L. 160/2019). Telefonia: 5 anni.
  • Canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, interessi, stipendi e TFR: 5 anni (art. 2948 c.c.).
  • Multe stradali e contributi INPS: 5 anni. Bollo auto: 3 anni dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Compensi di avvocati e professionisti: 3 anni (art. 2956). Crediti di commercianti e albergatori: 1 anno (art. 2955).
  • Risarcimento del danno: 5 anni dal fatto, 2 se deriva dalla circolazione di veicoli (art. 2947).
  • Debiti da contratto, rate di mutuo, IRPEF e IVA in cartella, canone RAI: 10 anni (art. 2946).

Da quando si conta

Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): la scadenza del pagamento, il giorno dell’incidente, la cessazione del rapporto di lavoro. Il giorno iniziale non si conta; il termine a mesi o anni scade nel giorno corrispondente a quello iniziale e, se cade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo (art. 2963 c.c.).

Interruzione e sospensione

Ogni richiesta scritta di pagamento (raccomandata, PEC), la notifica di un atto giudiziario e il riconoscimento del debito da parte del debitore interrompono la prescrizione: da quel giorno ricomincia un nuovo termine intero (artt. 2943-2945 c.c.). In alcuni rapporti, come tra coniugi o tra minori e tutori, la prescrizione resta sospesa (art. 2941).

Cosa non copre questo strumento

  • Le prescrizioni presuntive (professionisti, commercianti): il creditore può vincerle facendo giurare il debitore (art. 2960).
  • I termini di decadenza per la notifica di cartelle, accertamenti e verbali, diversi dalla prescrizione.
  • La prescrizione dei reati e delle sanzioni penali.
  • La Pasquetta e le festività locali: il rinvio del giorno festivo considera domeniche, sabati e feste nazionali fisse.

Domande frequenti

Dopo quanti anni si prescrivono le bollette di luce e gas?

Due anni dalla scadenza, per le fatture di luce emesse dal 1° marzo 2018, di gas dal 1° gennaio 2019 e di acqua dal 1° gennaio 2020 (legge di bilancio 2018 e 2020). Il fornitore non può più chiedere il pagamento di consumi più vecchi di due anni, salvo che il ritardo di fatturazione dipenda dal cliente. Le bollette del telefono si prescrivono in cinque anni.

Quando va in prescrizione un debito?

Dipende dalla sua natura. Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.): vale per i debiti da contratto, le rate di mutuo e prestito e i tributi erariali già in cartella. Per i pagamenti periodici (canoni, interessi, condominio, telefonia) il termine è di cinque anni, per le bollette di luce, gas e acqua di due.

Le multe stradali si prescrivono?

Sì, in cinque anni dalla violazione o dall’ultimo atto notificato (art. 209 Codice della strada e art. 28 L. 689/1981). Attenzione ai termini di decadenza: il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento, altrimenti la multa è già nulla.

Che cosa interrompe la prescrizione?

Qualsiasi atto con cui il creditore chiede il pagamento per iscritto (raccomandata, PEC, sollecito formale), la notifica di un atto giudiziario e il riconoscimento del debito da parte del debitore (artt. 2943-2944 c.c.). Dall’interruzione decorre un nuovo termine intero (art. 2945). Un semplice avviso telefonico o un SMS non bastano.

Il debito prescritto va comunque pagato?

No, ma la prescrizione non opera automaticamente: deve essere fatta valere dal debitore (art. 2938 c.c.), ad esempio con una lettera al creditore o con l’opposizione in giudizio. Se il debitore paga spontaneamente un debito prescritto, non può chiedere la restituzione (art. 2940).

Come si contano gli anni della prescrizione?

Il giorno iniziale non si conta e il termine a mesi o anni scade nel giorno del mese corrispondente a quello iniziale; se quel giorno non esiste (31 febbraio) scade l’ultimo giorno del mese. Se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo (art. 2963 c.c.).

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