Calcolo danno biologico (lesioni di lieve entità)
Quanto spetta per un danno alla persona fino a 9 punti di invalidità, con i valori aggiornati dal decreto MIMIT 2026 (punto base €988,45, inabilità temporanea €57,64 al giorno): danno permanente ridotto per età, danno temporaneo e personalizzazione (art. 139 Codice delle assicurazioni).
Come si calcola il danno biologico di lieve entità
Per le lesioni fino a 9 punti di invalidità causate da incidenti stradali e nautici, e dal 2017 anche dalla responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017), il risarcimento del danno biologico è fissato per legge dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni, con importi aggiornati ogni anno in base all’inflazione.
Danno permanente
Il valore del primo punto (€988,45 dal 2026) cresce più che proporzionalmente con l’invalidità: si moltiplica per un coefficiente che va da 1,0 per un punto a 2,3 per nove punti (1,1 · 1,2 · 1,3 · 1,5 · 1,7 · 1,9 · 2,1). Il risultato, moltiplicato per i punti, è ridotto dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato oltre l’undicesimo. Esempio: 4 punti a 35 anni = 988,45 × 1,3 × 4 × (1 − 0,12) = €4.523,16.
Danno temporaneo
Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta spettano €57,64; per l’inabilità parziale l’importo è proporzionale al grado riconosciuto (75%, 50%, 25%). I giorni sono quelli indicati dal medico legale nella perizia.
Personalizzazione e prova
- Il giudice può aumentare il totale fino al 20% quando la lesione incide in modo rilevante su aspetti dinamico-relazionali documentati o comporta sofferenza particolare (art. 139 c. 3).
- Il danno permanente è risarcibile solo se la lesione è accertata clinicamente o con esame strumentale (c. 2): il solo colpo di frusta senza riscontri non dà diritto al risarcimento del permanente.
- L’importo è omnicomprensivo del danno morale (Cass. 7513/2018): non si aggiungono altre voci di danno non patrimoniale.
- Restano risarcibili a parte le spese mediche documentate e il danno patrimoniale (perdita di reddito).
Cosa non copre questo strumento
- Lesioni dal 10% in su: Tabella unica nazionale per macropermanenti (D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12), con valori per punto e per età.
- Danni non da circolazione o da responsabilità sanitaria, liquidati con le tabelle del Tribunale di Milano o di Roma.
- Danno da perdita del rapporto parentale, danno patrimoniale e spese mediche.
- Concorso di colpa del danneggiato, che riduce il risarcimento in proporzione.
Domande frequenti
Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?
Il valore base del primo punto è €988,45 dal mese di aprile 2026 (decreto MIMIT 20 luglio 2026, G.U. n. 173 del 28 luglio 2026), in aumento del 2,6% sul 2025. Il valore effettivo cresce con i punti (fino a 2,3 volte per 9 punti) e si riduce dello 0,5% per ogni anno di età oltre gli undici.
Come si calcola il danno biologico per un colpo di frusta?
Il colpo di frusta è la lesione di lieve entità più frequente: se accertato clinicamente o strumentalmente vale in genere da 1 a 3 punti. Per 2 punti a 40 anni: 988,45 × 1,1 × 2 × (1 − 0,145) = €1.859,28, più i giorni di inabilità temporanea. Senza riscontro obiettivo non è risarcibile il danno permanente (art. 139 c. 2).
Quanto spetta per ogni giorno di inabilità temporanea?
€57,64 al giorno per l’inabilità assoluta (100%) nel 2026; per quella parziale l’importo è proporzionale: €43,23 al 75%, €28,82 al 50%, €14,41 al 25%. I giorni sono quelli riconosciuti dal medico legale, non quelli di malattia dichiarati dal danneggiato.
Il danno morale si aggiunge al danno biologico?
No, per le lesioni di lieve entità l’importo dell’art. 139 è omnicomprensivo: comprende anche la sofferenza morale. Il giudice può però aumentare il totale fino al 20% quando la lesione incide su aspetti dinamico-relazionali documentati o comporta sofferenza particolare (art. 139 c. 3).
Cosa cambia oltre i 9 punti di invalidità?
Dal 10% in su si parla di lesioni macropermanenti e si applica la Tabella unica nazionale approvata con D.P.R. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, che indica il valore del punto per ogni grado di invalidità ed età. Gli importi sono molto più alti e crescono in modo progressivo.
Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento?
Il diritto al risarcimento del danno da circolazione di veicoli si prescrive in due anni dal sinistro (art. 2947 c. 2 c.c.); se il fatto costituisce reato con prescrizione più lunga, come le lesioni gravi, vale quella. La richiesta all’assicurazione con raccomandata o PEC interrompe il termine.
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