| Testo unico leggi di pubblica sicurezza - Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 |
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| Giovedì 12 Ottobre 2006 00:17 |
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Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 149). - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (1) (2). TITOLO I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE Articolo 1Art. 1.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore. È autorità locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Podestà (2) o chi ne fa le veci. (1) Vedi anche artt. 1 e 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773. (2) Ora, Sindaco. Articolo 2Art. 2.
Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed, in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza. Articolo 3Art. 3.
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza. Articolo 4Art. 4.
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza. Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà (1) relativamente ai servizi di polizia. (1) Ora, Sindaco. Articolo 4 BisArt. 4-bis.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino: a) essere maggiorenni; b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore; c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; d) avere il godimento dei diritti civili e politici. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza. All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse . L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale. Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale. (1) (1) Articolo inserito dall'art. 5, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 5Art. 5.
Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge (1), l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 6Art. 6.
L'autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e i principii di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti. Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario. Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione. Articolo 7Art. 7.
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge (1), sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 8Art. 8.
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 5 della legge (1). I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal Podestà (2) [sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso] (3). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Ora, Sindaco. (3) Vedi, ora, art. 54, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 9Art. 9.
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale. La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione. La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento. Articolo 10Art. 10.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse. Articolo 11Art. 11.
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. (1) Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 12Art. 12.
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. (1) (1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 12 BisArt. 12-bis.
Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-terdella legge. (1) (1) Articolo inserito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 13Art. 13.
La domanda è presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte. Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale delle autorizzazioni. La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza. Salvo che non sia, nei singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario. Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge. Articolo 14Art. 14.
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. (1) (1) Articolo sotituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 15Art. 15.
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. (1) L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio. (1) Comma modificato dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 16Art. 16.
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 17Art. 17.
L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti. Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di pubblica sicurezza dei luoghi donde è partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto. Articolo 18Art. 18.
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione (1). (1) Sull'uso della lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige, vedi artt. 84-87, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, mentre per l'uso della lingua francese nella Valle d'Aosta, art. 38, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4. TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA Articolo 19Art. 19.
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge (1), deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 20Art. 20.
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione. È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto. Articolo 21Art. 21.
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale. Articolo 22Art. 22.
L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti. Articolo 23Art. 23.
L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine. Articolo 24Art. 24.
Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L'ufficiale od il sottufficiale dei CC. RR. deve essere in divisa. L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in nome della legge". Articolo 25Art. 25.
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge (1), lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 26Art. 26.
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge (1), non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 27Art. 27.
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Articolo 28Art. 28.
Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge (1), l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 29Art. 29.
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge (1), deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere: a) le generalità e la firma dei promotori; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile; c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati; d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 30Art. 30.
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico. Articolo 31Art. 31.
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge (1), si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 32Art. 32.
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge (1), per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 33Art. 33.
Sono "armi da guerra", ai sensi dell'articolo 28 della legge (1), le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare. Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra. Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico (2). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) vedi art. 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. Articolo 34Art. 34.
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge (1), oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative: a) all'ubicazione delle officine; b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare; c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti. Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 35Art. 35.
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati. La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo. Articolo 36Art. 36.
È in facoltà del Ministero per l'interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione. Articolo 37Art. 37.
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra. Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra (1). (1) vedi art. 8, comma 3, legge1975, n. 110. Articolo 38Art. 38.
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare: a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce; b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti; c) la specie e la quantità dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza. Articolo 39Art. 39.
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantità dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a) , b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza. Articolo 40Art. 40.
Le domande per il transito nel territorio dello Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento. Articolo 41Art. 41.
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana. Articolo 42Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all'art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato. Articolo 43Art. 43.
È considerata passeggiata in forma militare con armi l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi (1), nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico. Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni. (1) Vedi il d.lg. 14 febbraio 1948, n. 43. Articolo 44Art. 44.
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge (1): a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde; b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata; c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata; d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300; e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione; f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri. Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte (2). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Vedi art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. Articolo 45Art. 45.
Per gli effetti dell'art. 30 della legge (1), sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (2). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) La competenza al rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, appartiene al Comune, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 46Art. 46.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel territorio dello Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a) , b) , c) , dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a) , b) , c) , dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a) , b) , c) , dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza. Articolo 47Art. 47.
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. (1) (1) Comma sostituito dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 48Art. 48.
La licenza di cui all'art. 31 della legge (1), per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite. Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte. Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 49Art. 49.
È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge (1). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 50Art. 50.
L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge (1), deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 51Art. 51.
La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'esatta ubicazione dell'officina; b) gli operai occupati in essa; c) il tipo di riparazioni per cui l'officina è attrezzata. Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione. Articolo 52Art. 52.
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi (1). Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta. (1) Vedi art. 18, comma 4, legge 18 aprile 1975, n. 110. Articolo 53Art. 53.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi. È vietato il trasporto di armi da sparo cariche. Articolo 54Art. 54.
Nel registro di cui all'art. 35 della legge (1), si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 55Art. 55.
La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario. La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere. La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale. Articolo 56Art. 56.
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge (1), è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie (2). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è ora di competenza dei comuni, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 57Art. 57.
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge (1), non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 58Art. 58.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge (1) il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge (1), nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 59Art. 59.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare. Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Articolo 60Art. 60.
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge (1), può essere dato con pubblico manifesto. La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 61Art. 61.
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato: (1) a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati; b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma. (2) (1) Comma modificato dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. (2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 62Art. 62.
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata: a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese; b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente; c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6; d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale. Articolo 63Art. 63.
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione. Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'armi lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dell'art. 44 della legge (1), deve esibire anche un certificato della società di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del Podestà (2), il quale dichiarerà altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Per la rinnovazione della licenza per il porto d'armi lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del Podestà (2), come al comma precedente. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Ora, Sindaco. Articolo 64Art. 64.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art. 12 della legge (1), e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 65Art. 65.
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità stessa il foglio bollato per la licenza. Articolo 66Art. 66.
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'art. 606 dello stesso codice. Articolo 67Art. 67.
L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Podestà (1). Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto. (1) Ora, Sindaco. Articolo 68Art. 68.
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente. La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio. Articolo 69Art. 69.
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d'armi presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta. Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'armi di diversa specie, non scaduta. La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'armi deve essere corredata dell'atto di consenso di cui all'art. 44 della legge (1). (1) Trattasi delR.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 70Art. 70.
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 606 del codice di procedura penale. Articolo 71Art. 71.
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato: a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina; b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente. Articolo 72Art. 72.
L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo. Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza. Articolo 73Art. 73.
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge (1). Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali (2), possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Vedi artt. 7, comma 3 e 13, comma 2, l. 7 dicembre 1959, n. 1083. Articolo 74Art. 74.
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata. Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge (1). L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all'art. 42 della legge (1), soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 75Art. 75.
(Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente. (1) Comma da ritenersi abrogato in virtù del r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16-B che ha sciolto la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Articolo 76Art. 76.
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della legge (1). (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 77Art. 77.
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche. Articolo 78Art. 78.
Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni. Articolo 79Art. 79.
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali. Articolo 80Art. 80.
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge (1): i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento. Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 81Art. 81.
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge (1) tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83. (2) (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma aggiunto dall'art. 11, d.m. 19 settembre 2002, n. 272. Articolo 82Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie: 1) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi: Gruppo A: 1) bossoli innescati per artiglieria; 2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno; 3) spolette a doppio effetto per artiglieria; 4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5) cartucce per armi comuni e da guerra; Gruppo B: 1) micce a lenta combustione o di sicurezza; 2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf; 3) accenditori elettrici; 4) accenditori di sicurezza; Gruppo C: 1) giocattoli pirici; Gruppo D: 1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato; 3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi; 4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso; Gruppo E: 1) munizioni giocattolo; 2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti; 3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro; 4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali; 5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria); 6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 12, d.m. 19 settembre 2002, n. 272. Articolo 83Art. 83.
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento. (2) L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra. L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze. (2) L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma sostituito dall'art. 13, d.m. 19 settembre 2002, n. 272. Articolo 84Art. 84.
La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri. Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; quattro sono designati dal ministro della difesa; uno per ciascuno dai ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione; uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea. Uno dei delegati del Ministro della difesa è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo. I delegati dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato. Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione. Articolo 85Art. 85.
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi. Articolo 86Art. 86.
La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive. Articolo 87Art. 87.
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (1). Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30 (1). Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni. Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio. (1) Vedi, ora, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5. Articolo 88Art. 88.
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento. Articolo 89Art. 89.
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge (1), è composta di un ufficiale dell'esercito, o della marina, o dell'aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza. Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere. Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 90Art. 90.
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in: a) depositi di fabbrica e di cantiere; b) depositi di vendita; c) depositi di consumo permanenti o temporanei; d) depositi giornalieri. Articolo 91Art. 91.
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento. Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale. Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Articolo 92Art. 92.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita. La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita. Articolo 93Art. 93.
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento. Articolo 94Art. 94.
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione. Articolo 95Art. 95.
Pei depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge (1), il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 96Art. 96.
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge (1), s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 97Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata. (2) Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge (1). Agli effetti dell'art. 50 della legge (1), il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti. (1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma modificato dall'art. 14, d.m. 19 settembre 2002, n. 272. Articolo 98Art. 98.
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento. Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali. (1) (1) Articolo sostituito dall'art. 15, d.m. 19 settembre 2002, n. 272. Articolo 99Art. 99.
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari. Articolo 100Art. 100.
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri. Articolo 101Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000 (1). (1) Articolo così modificato dal d.p.r. 12 gennaio 1973, n. 145. Articolo 102Art. 102.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo. Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza. Articolo 103Art. 103.
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge (1) è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 104Art. 104.
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne. Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro. Articolo 105Art. 105.
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi: 1) non lavorare di notte. È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma (1); 2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili. Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali; 3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito; 4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge (2). (1) Numero così sostituito dal d.p.r. 5 giugno 1976, n. 676. (2) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 106Art. 106.
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie. Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta. Articolo 107Art. 107.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondo almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto. Articolo 108Art. 108.
Nel registro prescritto dall'55 della legge (1) si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'armi. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 109Art. 109.
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso. Articolo 110Art. 110.
È soggetta alla licenza contemplata dall'57 della legge (1) la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 111Art. 111.
[L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'62 della legge (1), incombe: a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati; b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura; d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione] (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340. Articolo 112Art. 112.
(Omissis) (1). (1) Articolo da considerarsi abrogato in virtù dell'art. 47, d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492. Articolo 113Art. 113.
[L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica (1) dello aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati] (2). (1) La valutazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, dell'idoneità politica dello aspirante portiere, è da ritenersi non più richiesta in virtù del principio fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione (2) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340. Articolo 114Art. 114.
[Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento. L'autorità di pubblica sicurezza, accertata la identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso] (1). (1) Il procedimento previsto dal presente articolo è stato soppresso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3 e dell'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340. Articolo 115Art. 115.
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64e 65 della legge (1), occorra una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà (2), secondo la rispettiva competenza. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Ora, Sindaco. TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI Articolo 116Art. 116.
Per le licenze di cui agliarticoli 68 e 69 della leggeè ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni. (1) Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946. (1) Comma sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 117Art. 117.
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso. Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio. Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Articolo 118Art. 118.
La licenza di cui all' 68 della legge (1) deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili. Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge (1); però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all' 68 della legge (1), possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) La competenza al rilascio della licenza di cui al presente articolo, appartiene al Comune, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 119Art. 119.
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo. Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti. Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate. Articolo 120Art. 120.
Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità. Articolo 121Art. 121.
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco (1). (1) Vedi gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha depenalizzato le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo stabilendone l'entità della relativa sanzione. Articolo 122Art. 122.
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri. Articolo 123Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge (1) e ne informa tempestivamente il Questore. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 124Art. 124.
È richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge(1), per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge (1). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 125Art. 125.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della legge (1), deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 126Articolo 127Articolo 128Articolo 129Articolo 130Art. 130.
L'avviso di cui è parola nell'articolo 75 della legge (1) dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere: a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche; b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 131Art. 131.
I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero. Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro. (Omissis) (12). (1) Questo comma deve ritenersi superato a seguito dello scioglimento dell'Istituto nazionale Luce. (2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 132Articolo 133Art. 133.
[Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel territorio dello Stato se prima non abbia ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare] (1). (1) Vedi, ora, l. 21 aprile 1962, n. 161e il d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029. Articolo 134Art. 134.
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel territorio dello Stato , siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta. Articolo 135Art. 135.
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate. Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica (1). (1) Vedi, anche, art. 14, d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029. Articolo 136Art. 136.
Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge. Articolo 137Art. 137.
Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza. Articolo 138Articolo 139Art. 139.
L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414 (1). L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083 (1). (1) Vedi, ora, la l. 4 novembre 1965, n. 1213. Articolo 140Art. 140.
Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge(1), salvo le sanzioni penali. Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca. La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 141Art. 141.
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. (1) Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. (2) (1) Comma così modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 6 novembre 2002, n.293. (2) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 141 BisArt. 141-bis.
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. (1) (1) Articolo inserito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 142Art. 142.
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta: a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede; b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie; c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato; d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità. (1) (1) Articolo sostituito dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 143Art. 143.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946. Articolo 144Art. 144.
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento. (1) (1) Comma modificato dall'art. 4, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 145Art. 145.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento). Articolo 146Articolo 147Articolo 148Art. 148.
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge (1) e dalla licenza. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 149Art. 149.
Per gli effetti di cui all'art. 83 della legge (1), è richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 150Art. 150.
[L'autorità locale di pubblica sicurezza può rifiutare il rilascio della licenza, di cui all'art. 113 della legge(1), per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione. Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 113 della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione. L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto] (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del t.u.l.P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 al quale il presente articolo fa riferimento; pertanto le disposizioni ivi contenute devono ritenersi inapplicabili. Articolo 151Art. 151.
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della legge (1) per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. I progetti di mascherate collettive ed allegoriche devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 152Art. 152.
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge della legge (1) deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della leggeo dall'articolo 158 del presente regolamento , disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia. (2) (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 153Art. 153.
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate. Articolo 154Articolo 155Art. 155.
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della legge (1). Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico. Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 156Art. 156.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 157Articolo 158Art. 158.
(Omissis). (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 481. Articolo 159Art. 159.
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della legge(1), possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza. L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 160Art. 160.
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche, ai sensi dell'art. 87 della legge (1), quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 161Art. 161.
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all'art. 88 della legge (1), è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse. Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 162Art. 162.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 163Art. 163.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 164Art. 164.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 165Art. 165.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 166Art. 166.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-9195-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 167Art. 167.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 168Art. 168.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 169Art. 169.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 170Art. 170.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 171Art. 171.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 172Art. 172.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citata l. 524/1974. Articolo 173Art. 173.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 174Art. 174.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 175Art. 175.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 176Art. 176.
Agli effetti dell'art. 86 della legge (1), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (1), ed a litri 0,33 per le altre (2). Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma così modificato dall'art. 7, l. 11 maggio 1981, n. 213. Articolo 177Art. 177.
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto. Articolo 178Art. 178.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 179Art. 179.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione degli artt. 89-91, 95-97, 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 180Art. 180.
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge (1) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101della legge (1) e 173176 a 181 e 186 del presente regolamento (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 181Art. 181.
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora (1). (1) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 182Art. 182.
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente. Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente. Articolo 183Art. 183.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione. Articolo 184Art. 184.
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito. La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni. Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco. Articolo 185Art. 185.
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 186Art. 186.
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale (1). (1) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo vedi gli artt. 33 e 38, l. 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 187Art. 187.
Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Articolo 188Art. 188.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio. ( Omissis ). (1) ( Omissis ). (1) (1) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 189Art. 189.
L'avviso di cui all'art. 99 della legge (1) deve contenere l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso. I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso art. 99 , ultimo capoverso, della legge (1), possono giustificare la chiusura temporanea dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono essere comprovati dall'interessato. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della legge (1); l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza. Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 190Articolo 191Art. 191.
(Omissis) (1) (1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi superate a seguito dell'abrogazione dell' art. 103, terzo e quarto comma del t.u.l.P.S. avvenuta ad opera dell'art. 1, l. 14 ottobre 1974, n. 524; abrogazione confermata anche dall'art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 di abrogazione della citatal. 524/1974. Articolo 192Articolo 193Art. 193.
La disposizione dell'art. 109 della legge (1) circa l'obbligo della esibizione della carta d'identità non si applica alle case od istituti di cura. I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza delle persone ricoverate. S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 194Art. 194.
Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione. Articolo 195Art. 195.
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge(1), deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno. (2) Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma sostituito dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 196Art. 196.
(Omissis). (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 480. Articolo 197Articolo 198Articolo 199Articolo 200Art. 200.
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge (1) può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato. Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si può procedere alla distruzione del materiale sequestrato (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) A norma dell'art. 4, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 561, il presente articolo ha cessato di avere efficacia nei confronti dei giornali, delle pubblicazioni e degli stampati in generale, a far data dal 5 luglio 1946. Vedi, anche, l. 8 febbraio 1948, n. 47. Articolo 201Art. 201.
[Per l'esecuzione dell'c, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma. Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio] (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili. Articolo 202Art. 202.
[Per amministrazioni pubbliche, a termine dell'art. 113 della legge, s'intendono le amministrazioni dello Stato, quelle degli enti ausiliari dello Stato, enti pubblici locali e parastatali, e quelle dei concessionari dei pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti al proprio ufficio. Non occorre la licenza contemplata dal citatoart. 113 per gli avvisi la cui pubblicazione è richiesta dalla legge o viene eseguita per ordine o sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria o di un'amministrazione dello Stato, come, ad esempio, i listini ufficiali di borsa, i manifesti recanti le situazioni riassuntive degli istituti di credito, e gli avvisi per la pubblicità di cui all'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265] (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili. Articolo 203Art. 203.
[La licenza di cui all'art. 113 della legge è richiesta per tutti i comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorché il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe. Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato alla autorità di pubblica sicurezza dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquatt'ore prima dell'affissione o della distribuzione. È in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dalla autorità di pubblica sicurezza predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica] (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al quale il presente articolo fa riferimento. Pertanto le disposizioni ivi contenute sono da ritenersi inapplicabili. Articolo 204Art. 204.
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge (1), deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi. Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2650. Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio. A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire l'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito (2). Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le funzioni che espletava il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 2, d.lg.c.p.s. 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono state devolute alla Banca d'Italia. Articolo 205Art. 205.
Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" usata dall'articolo 115 della legge (1), si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 206Art. 206.
Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della legge(1) le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 207Art. 207.
Non può essere concessa licenza per lo esercizio della mediazione per le professioni liberali. Articolo 208Art. 208.
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge (1), chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 209Art. 209.
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali. Articolo 210Art. 210.
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica. Articolo 211Art. 211.
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della legge (1) sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 212Art. 212.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della legge (1). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 213Art. 213.
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza (1). (1) Articolo così sostituito dal comma 4, art. 156, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342. Articolo 214Art. 214.
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima. Articolo 215Art. 215.
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto. È vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento. È altresì vietata ogni operazione di soppegno. Articolo 216Art. 216.
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata. Articolo 217Art. 217.
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto. Articolo 218Art. 218.
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della legge (1), è a madre e figlia, stampato, e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno; b) la data della operazione; c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; d) il valore di stima degli oggetti suddetti; e) l'importo e la durata del prestito; f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi; g) la data della spegnorazione; h) la data della vendita del pegno; i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra. La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 219Art. 219.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 220Art. 220.
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 221Art. 221.
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 222Art. 222.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 223Art. 223.
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro della Camera di commercio, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni. All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate. (114) Gli uffici provinciali delle corporazioni sono stati soppressi a norma del disposto di cui all'art. 1, d.lg.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, l'articolo 2 del quale, ricostituita in ogni capoluogo di provincia una Camera di commercio industria e agricoltura, ha ad essa attribuito l'esercizio delle funzioni e dei poteri che erano degli uffici soppressi. Articolo 224Articolo 225Articolo 226Articolo 227Articolo 228Articolo 229Articolo 230Art. 230.
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare. Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare. Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto. È in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480) . Articolo 231Art. 231.
Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano", ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della legge (1), si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 232Articolo 233Articolo 234Articolo 235Articolo 236Articolo 237Articolo 238Articolo 239Articolo 240Articolo 241Articolo 242Art. 242.
La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati (1). (1) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). Articolo 243Art. 243.
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della legge(1) incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente (2). Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma così modificato dall'art. 16, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Articolo 244Art. 244.
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 127 della legge (1) i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 245Art. 245.
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243. Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio. Articolo 246Art. 246.
La licenza è stesa sul modello allegato al presente regolamento. La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione. Articolo 247Art. 247.
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge (1), indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. (2) (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311. Articolo 248TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA Articolo 249Art. 249.
Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (1). Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 250Art. 250.
Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge(1), il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e l'unico intento di perseguire il pubblico interesse" (2). Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Tale formula di giuramento è stata modificata dall'art. 5, l. 23 dicembre 1946, n. 478. Articolo 251Art. 251.
Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Articolo 252Art. 252.
Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia. Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire. Articolo 253Art. 253.
Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso. Articolo 254Art. 254.
Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario. Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. Articolo 255Art. 255.
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. Articolo 256Art. 256.
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge (1) e dall'art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 257Art. 257.
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della leggedeve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito. Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia. Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità. L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia. Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto. Articolo 258Art. 258.
Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge (1), non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa (1). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 259Art. 259.
Salvo quanto dispone il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge(1), e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio. Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 260Art. 260.
Nel registro di cui all'art. 135 della legge (1) devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell'affare o della operazione; c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le violazioni previste nel presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2.000.000 (d.lg. 13 luglio 1994, n. 480). TITOLO V
DEGLI STRANIERI Articolo 261Art. 261.
[La dichiarazione di soggiorno degli stranieri, della quale è parola nell'art. 142 della legge (1), dev'essere fatta in iscritto, mediante scheda, conforme all'annesso modello, munita della firma del dichiarante. In essa lo straniero deve indicare: a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che lo accompagnano; b) la nazionalità e il luogo di sua provenienza; c) la data e il valico d'ingresso nel territorio dello Stato; d) lo scopo della sua venuta in Italia; e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterrà; f) il luogo dove ha preso abitazione; g) se e quali beni immobili rustici o urbani possegga, a qualunque titolo, nel territorio dello Stato; h) se e quale professione, industria o commercio o lavoro eserciti o intenda esercitare nel territorio dello Stato, in nome proprio, o in società con altri o per conto altrui; i) la religione professata] (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). Articolo 262Art. 262.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39. Articolo 263Art. 263.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39. Articolo 264Art. 264.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39. Articolo 265Art. 265.
[È parimenti esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel termine prescritto, a mezzo di persona di fiducia dello straniero o di chi l'assista] (1). (2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). Articolo 266Articolo 267Art. 267.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. in l. 28 febbraio 1990, n. 39. Articolo 268Art. 268.
[Nel decreto di espulsione sono ricordate le disposizioni dell'art. 151 della legge (1)] (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). Articolo 269Art. 269.
[Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per l'espulsione, il Prefetto ne avverte il rispettivo console per gli eventuali provvedimenti, o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo invia al confine con foglio di via obbligatorio, riferendone al Ministero dell'interno] (1). (1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). Articolo 270Art. 270.
[In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al Prefetto che ne riferisce al Ministero dell'interno. Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio. In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, dedito al meretricio, vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli. Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, alla autorità giudiziaria] (1). (1) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). Articolo 271Art. 271.
[Devono, in ogni caso, essere respinti dal confine, in applicazione dell'art. 152 della legge (1), od espulsi gli stranieri indigenti o che esercitino il meretricio o mestieri dissimulanti l'ozio, o il vagabondaggio o la questua] (2). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. (2) Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi abrogate a far data dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 47, d.lg. 286/1998 cit.). TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETA' Articolo 272Art. 272.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Articolo 273Art. 273.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Articolo 274Art. 274.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Articolo 275Art. 275.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Articolo 276Art. 276.
(Omissis) (1) (1) Articolo da ritenersi non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180. Articolo 277Art. 277.
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza. Per i fanciulli in istato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento del tribunale dei minorenni. Articolo 278Art. 278.
Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale. Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione. Il termine può essere prorogato. Articolo 279Art. 279.
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro, priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposta agli istituti di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune, per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri degli enti (1). Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di competenza del Ministro per l'interno. Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero essere richiesti. (1) Vedi artt. 433 e seguenti c.c. Articolo 280Art. 280.
L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile. Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza. Articolo 281Art. 281.
Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione. Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero. Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato. Articolo 282Art. 282.
Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero, non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza. Articolo 283Art. 283.
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero. Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare. Articolo 284Art. 284.
La disposizione dell'art. 155 della legge (1) si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possono provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento. Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore della Repubblica nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della legge (1). (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 285Articolo 286Articolo 287Art. 287.
[Con la locuzione "fuori del proprio comune", usata dall'art. 157 della legge, s'intende il comune di domicilio o della dimora abituale] (1). (1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1956, n. 1423. Articolo 288Art. 288.
La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale. Articolo 289Art. 289.
La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni (1). I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 (1). Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso (1). Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del Ministro dell'interno. Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità del sindaco. La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. È vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo. L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa (2). (1) Gli attuali primi tre commi così sostituiscono l'originario primo comma per effetto del d.p.r. 4 aprile 1973, n. 369. (2) Il modello della carta d'identità è stato sostituito dal d.m. 27 gennaio 1994. Articolo 290Art. 290.
Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente. Per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno. Nel gennaio di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione (1). (1) Per effetto delle modifiche apportate all'art. 3 del t.u.l.P.S. la validità della carta di identità è ora di cinque anni. Articolo 291Art. 291.
La carta d'identità è esente da tassa di bollo. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri. In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità è soggetto al pagamento di doppio diritto. Articolo 292Art. 292.
Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero. L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario. (Omissis) (1). (1) Comma da ritenersi abrogato conseguentemente alla soppressione del Partito nazionale fascista, disposta con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704. Articolo 293Art. 293.
Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari. Si considerano equipollenti alla carte di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato. Articolo 294Art. 294.
La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. Articolo 295Art. 295.
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all'articolo 157 della legge (1), è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato. L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza e di moralità. Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il comma primo di tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 1956, n. 2, per quanto concerne il rimpatrio obbligatorio o per traduzioni di persone sospette, e nei commi secondo e terzo, per quanto riguarda il rimpatrio per traduzione. Articolo 296Art. 296.
Quando sia da rimpatriare un liberato dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi latitante, il Questore può ordinare il rimpatrio per traduzione. Articolo 297Art. 297.
L'autorità di pubblica sicurezza che intenda vietare, a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando; ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove il rimpatriando è diretto. L'autorizzazione per tornare nel Comune dal quale il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova. Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta, e formula le eventuali proposte. Articolo 298Art. 298.
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'interno del territorio dello Stato e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per avviamento al lavoro. Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai consoli o da società di beneficienza o dimessi, dagli ospedali o da altri istituti di ricovero, l'autorità di pubblica sicurezza deve richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'interno. Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso al presente regolamento. Articolo 299Art. 299.
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161 della legge (1), deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, l'indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 300Art. 300.
L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo d'accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza. Articolo 301Art. 301.
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero dell'interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo di apposito bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi dei carabinieri ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi del relativo servizio. Articolo 302Art. 302.
In ogni ufficio di pubblica sicurezza sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con istruzioni del Ministero dell'interno. Dei pregiudicati minori degli anni diciotto è tenuto un registro nominativo separato. In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne. Articolo 303Art. 303.
L'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge (1), incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 304Art. 304.
Il dispositivo delle sentenze di condanna è dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun condannato. Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica, ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e conserva l'estratto nel fascicolo individuale della persona cui si riferisce. Articolo 305Articolo 306Articolo 307Articolo 308Articolo 309Articolo 310Articolo 311Articolo 312Art. 312.
La denuncia del minore di anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine dell'art. 177 della legge (1), è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'arma dei Carabinieri. Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 313Art. 313.
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo. I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e del relativo regolamento. Articolo 314Art. 314.
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, o dove questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia. Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti. Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando. Articolo 315Articolo 316Articolo 317Articolo 318Articolo 319Articolo 320Articolo 321Articolo 322Articolo 323Articolo 324Articolo 325Articolo 326Articolo 327Articolo 328Articolo 329Articolo 330Articolo 331Articolo 332Articolo 333Articolo 334Articolo 335Articolo 336Articolo 337Articolo 338Articolo 339Articolo 340Articolo 341Articolo 342Articolo 343Articolo 344TITOLO VII
DEL MERETRICIO Articolo 345Art. 345.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 346Art. 346.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 347Art. 347.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 348Art. 348.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 349Art. 349.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 350Art. 350.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 351Art. 351.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 352Art. 352.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 755. Articolo 353Art. 353.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 354Art. 354.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 355Art. 355.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 356Art. 356.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 357Art. 357.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 358Art. 358.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 359Art. 359.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellal. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 360Art. 360.
(Omissis) (1). (1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. Articolo 361Art. 361.
Presso il Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, è costituito l'ufficio centrale italiano per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli. Tale ufficio ha per compito: a) (Omissis) (1); b) di conservare e di comunicare agli Stati firmatari o aderenti alla convenzione internazionale contro la tratta, conchiusa a Ginevra, in data 18 ottobre 1921, gli estratti delle sentenze di condanna pronunciate nel territorio dello Stato per i delitti contemplati nel R.D.L. 25 marzo 1923, n. 1207, che riguardano stranieri; c) di vegliare affinché le autorità e gli agenti di P.S. esercitino specialmente nelle stazioni ferroviarie, nei porti, o durante il viaggio, una speciale sorveglianza allo scopo di rintracciare coloro che conducano persone presumibilmente destinate alla prostituzione e di segnalarle, occorrendo, alle competenti autorità estere; d) di curare che siano ricevute le dichiarazioni delle donne straniere dedite alla prostituzione, in Italia, allo scopo di stabilirne la identità e lo stato civile, e di indagare chi le abbia indotte a lasciare il rispettivo paese di origine a scopo di prostituzione; nei confronti di tali donne sarà provveduto ai sensi dell'art. 271del presente regolamento; e) di promuovere le pratiche necessarie per ottenere che siano affidate, a titolo provvisorio in attesa dell'eventuale rimpatrio, ad istituti di assistenza pubblica e privata, ovvero a privati che ne offrano le necessarie garanzie, le vittime della tratta sprovviste di mezzi; f) di disporre perché siano rinviate ai paesi di origine le persone suindicate che richieggano il rimpatrio, o che siano richieste da persone le quali esercitano sopra di loro potestà o tutela, o, comunque, autorità o vigilanza legale; g) di esercitare una speciale sorveglianza sugli uffici che si occupano del collocamento di donne; h) di curare quanto altro sia necessario per provvedere alla repressione della tratta, in base alle norme vigenti di diritto pubblico, interno o internazionale. (1) Lettera da considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l. 20 febbraio 1958, n. 75. TITOLO VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI Articolo 362Art. 362.
Quando il Prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento. Articolo 363Art. 363.
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato. I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del tesoro. È in facoltà del Prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Articolo 364Art. 364.
I beni immobili sono assunti in consistenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato. A tale fine, il Prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza, per la esecuzione nella parte di competenza. Ove il Prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione. TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 365Art. 365.
L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (1). E, tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n. 3 del citato regolamento. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S. Articolo 366Art. 366.
Rimangono in vigore le disposizioni degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'interno (1). I modelli contenuti nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro per l'interno. (1) Comma da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 21 aprile 1962, n. 161. Allegato 1Allegato unico.
ALLEGATI (Omissis). |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio 2012 20:37 |