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Legge 10 giugno 1978, n. 316 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 luglio, n. 183). - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
Preambolo
ALLEGATO
Articolo 1
Art. 1. 1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio. 2. Sono considerate come portate in albergo: (a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio; (b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio; (c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio. 3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro. 4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.
Articolo 2
Art. 2. 1. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: (a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani; (b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli è obbligato ad accettare. 2. L'albergatore è obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non può rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante. 3. L'albergatore può esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.
Articolo 3
Art. 3. L'albergatore non è responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili: (a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; (b) a forza maggiore; (c) alla natura della cosa.
Articolo 4
Art. 4. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli è responsabile.
Articolo 5
Art. 5. Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo.
Articolo 6
Art. 6. Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilità dell'albergatore è nulla ed inefficace.
Articolo 7
Art. 7. Le disposizioni del presente allegato non si applicano né ai vincoli, né alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, né agli animali vivi.
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