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Responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti Legge 316/1978 PDF Stampa E-mail
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Venerdì 06 Ottobre 2006 16:47

Legge 10 giugno 1978, n. 316 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 luglio, n. 183). - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Preambolo

ALLEGATO

Articolo 1

Art. 1.
1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio.
2. Sono considerate come portate in albergo:
(a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio;
(b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
(c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio.
3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro.
4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.

Articolo 2

Art. 2.
1. La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
(a) quando gli oggetti sono stati depositati nelle sue mani;
(b) quando egli ha rifiutato il deposito delle cose che egli è obbligato ad accettare.
2. L'albergatore è obbligato ad accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli non può rifiutarli tranne nel caso in cui siano pericolosi o se, relativamente alla importanza od alle condizioni di gestione dell'albergo, questi siano di valore eccessivo o di natura ingombrante.
3. L'albergatore può esigere che la cosa sia contenuta in involucro chiuso o sigillato.

Articolo 3

Art. 3.
L'albergatore non è responsabile nel caso che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano imputabili:
(a) al cliente o alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
(b) a forza maggiore;
(c) alla natura della cosa.

Articolo 4

Art. 4.
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 1 del presente allegato, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione risultino da propria colpa o da colpa di persone delle quali egli è responsabile.

Articolo 5

Art. 5.
Tranne nel caso previsto dall'articolo 4 del presente allegato, il cliente perde il beneficio delle presenti disposizioni se, dopo aver scoperto il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, li segnala all'albergatore con ingiustificato ritardo.

Articolo 6

Art. 6.
Ogni dichiarazione o convenzione intesa ad escludere o a limitare in anticipo la responsabilità dell'albergatore è nulla ed inefficace.

Articolo 7

Art. 7.
Le disposizioni del presente allegato non si applicano né ai vincoli, né alle cose che fanno parte del loro carico e lasciate sul posto, né agli animali vivi.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio 2012 20:53
 

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