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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente:
DECISIONE sul ricorso in appello proposto dalla Banca d'Italia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mancini e Adriana Frisullo e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale, n. 91. CONTRO
...........s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti ....... ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Martiri di Belfiore, n. 2. e nei confronti di .........., ....p.a., G.E. Gruppo .p.a., non costituitesi in giudizio.

PER L'ANNULLAMENTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia - n. 598 del 28 maggio 2004. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della xxxx S.p.a; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2004 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi gli avv.ti xxxxxx Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza, pervenuta alla Banca d'Italia, filiale di Brescia, in data 5 settembre 2003, la xxxxx fabbricati s.p.a, richiamando complessi rapporti contrattuali e finanziari connessi ad un appalto per la costruzione di un immobile alla stessa commissionato dalla xxxxx. s.r.l. ed assumendosi creditrice di quest'ultima, domandava di "poter avere copia di quanto appariva agli operatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB, alla Centrale Rischi per gli anni 1999 - 2000 - 2001 in relazione a xxxxx s.r.l., G.E. Gruppo xxx s.p.a ed xxx s.p.a.".
A fondamento dell'istanza, poneva la circostanza di essere creditrice in forza del predetto contratto d'appalto per un considerevole importo nei confronti della suindicata committente, società peraltro controllata da G.E. Gruppo Eldo s.p.a sino al 2000, anno in cui sarebbe uscita quest'ultima avendo, la società controllante, trasferito la sua partecipazione in xxxx ad Aachen (Malderia); rappresentava, inoltre, l'interesse a poter fruttuosamente esperire le azioni che l'ordinamento offre a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale (art. 2900 cod. civ.) così da scongiurare la possibile spatrimonializzazione di xxxxx a beneficio solo di alcuni creditori e nel contempo rispettare il principio della par condicio creditorum.
In seguito, con ricorso notificato il 28 ottobre 2003, la xxxxxxxxx adiva il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, affinché dichiarasse illegittimo il rifiuto opposto dalla Banca d'Italia sull'istanza anzidetta.
Nel frattempo, in data 4 novembre 2003, la Banca d'Italia, Filiale di Brescia, riscontrava l'istanza, facendo presente che "i dati nominativi trattati dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Come stabilito della delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994, le informazioni in discorso possono essere conosciute soltanto dal diretto interessato, qual è, nel caso di società, il rappresentante legale".
Con sentenza n. 598 del 28 maggio 2004, il giudice adito accoglieva il ricorso.
A suo avviso, doveva ritenersi sussistente l'interesse della xxxx Prefabbricati a prendere visione della documentazione, essendo questa strumentale all'utilizzo dei rimedi civilistici di conservazione della garanzia patrimoniale; successivamente, dopo essersi soffermato sugli orientamenti giurisprudenziali maturati sulla natura (interesse legittimo o diritto soggettivo) dell'accesso ed avere optato per la seconda impostazione, sosteneva che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull'accesso, attenta ai valori dell'uguaglianza, di difesa in giudizio e di buona amministrazione, tale diritto si poteva esplicare tutte le volte in cui la richiesta di accesso risultava necessaria per la difesa di un diritto in sede giurisdizionale.
A sostegno di tale assunto richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 460 del 3 novembre 2000 secondo cui il principio del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. trova attuazione, oltre che nei procedimenti giurisdizionali, anche in quelli disciplinari e la sentenza del T.A.R. del Lazio, Sez. I, del 27 gennaio 2001 in materia di accesso agli atti ed ai documenti redatti od acquisiti dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle crisi bancarie.
Con ricorso notificato il 22 giugno 2004, la Banca d'Italia ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
Alla Camera di Consiglio del 7 ottobre 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 598 del 28 maggio 2004 con cui il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da xxxx Prefabbricati s.p.a. avverso il rifiuto opposto dalla Banca d'Italia, filiale di Brescia, sull'istanza, da essa proposta ai sensi dell'art. 25 L. n. 241/1990, intesa a conoscere la situazione risultante in Centrale dei rischi per gli anni 1999-2001 sul conto della xxxx s.r.l. e delle società a quest'ultima collegate.
2. L'appellante Banca d'Italia ha dedotto la censura di violazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in relazione agli artt. 51 e 53, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, come pure della delibera del CICR ( Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 29 marzo 1994 e dell'art. 2 del provvedimento del Governatore del 16 maggio 1994.
La doglianza è fondata.
Il servizio delle informazioni relative alle posizioni di rischio della clientela degli intermediari creditizi e finanziaria, denominato "Centrale dei rischi", ha la finalità di "evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi" (così delibera del CICR del 29 marzo 1994, preambolo) in ossequio al disposto dell'art. 53, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 385/1993, che affida alla Banca d'Italia il compito di emanare, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Più precisamente, si tratta di un sistema informativo che accentra i dati comunicati dagli intermediari creditizi ( bancari e non) in ordine alle posizioni di rischio facenti capo ai singoli clienti (linee di credito concesse e relativo andamento, garanzie prestate, ecc.) e restituisce agli stessi intermediari per ogni nominativo il quadro riassuntivo delle esposizioni censite con indicazioni degli importi globali accordati ed utilizzati (c.d. posizione globale di rischio). Gli intermediari stessi, ai sensi della richiamata delibera del CICR, sono obbligati a comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati con le modalità dalla Banca d'Italia.
La consultazione della Centrale da parte degli aderenti al servizio è limitata al perseguimento delle "finalità connesse con l'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni" (delibera cit. punto 3), atteso che i dati personali censiti nella Centrale stessa "hanno carattere riservato", salva la possibilità dei soggetti censiti di conoscere le informazioni registrate a loro nome (delibera cit., punto 4; v. anche preambolo).
La Centrale in questione consente, quindi, agli intermediari di disporre delle informazioni necessarie per una corretta erogazione del credito, essenziale al fine di assicurare la stabilità del sistema creditizio.
Come correttamente dedotto dalla difesa dell'appellante, il controllo del rischio è compito devoluto all'Istituto dall'art. 53 del D.Lgs n. 385/1993, che ricade nello stesso titolo III dello stesso decreto, rubricato "Vigilanza".
La fattispecie in esame rientra, quindi, nel campo di applicazione dell'art. 7, primo comma, del D.Lgs. n. 385/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, a mente del quale "Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".
In proposito va, altresì, richiamato, il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale ha disposto che "Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 24171990, sono sottratti all'accesso: a) i documenti amministrativi, di contenuto generale o particolare, contenenti notizie, informazioni e dati in possesso della Banca d'Italia in ragione dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di gestione delle crisi, esercitata nei confronti delle banche , dei gruppi bancari , degli intermediari finanziari...nonché in ragione di ogni altra attività di vigilanza riguardante l'accesso all'intermediazione bancaria o finanziaria e il suo esercizio, coperti da segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385..".
A sostegno del buon fondamento della pretesa azionata dalla società ricorrente, il giudice di prime cure ha affermato la necessità di "procedere ad un'attenta ponderazione dei valori in conflitto quando questi trovano il loro humus, come nel caso di specie, nei precetti costituzionali", da lui ravvisati negli artt. 3, 24 e 97, ma siffatto ragionamento non è condivisibile.
La ponderazione degli interessi in gioco è, infatti, possibile ove l'Amministrazione abbia margini per procedere ad una valutazione discrezionale, ma è preclusa nell'ipotesi, che ricorre nel caso in esame, in cui la valutazione è vincolata, dovendo l'Amministrazione verificare soltanto se la notizia o il documento, che formano oggetto dell'istanza d'accesso, sono coperti dal segreto d'ufficio o da divieto di divulgazione, secondo quanto statuito dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 al quale è collegato, sul piano sistematico, l'art. 7 del ripetuto testo unico bancario del 1993 (cfr. questa Sezione 5 giugno 1998 n. 936 e 17 giugno 1998 n. 990).
Quanto al richiamo, operato dal giudice di prime cure, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 460 del 3 novembre 2000, lo stesso non è conferente, giacché la questione di legittimità costituzionale ivi esaminata, riferentesi all'art. 4, comma 10, del D.Lgs. n. 58 del 1998, era stata sollevata con riferimento ad una fattispecie, diversa da quella che forma oggetto del presente giudizio, di segreto di vigilanza opposto dalla Consob nei confronti di promotore finanziario sottoposto a procedimento disciplinare e si è risolta con una sentenza interpretativa di rigetto, che ha riaffermato l'esigenza, più volte espressa dalla Corte Costituzionale, di adeguare l'interpretazione della legge ai principi costituzionali (nella specie, quelli del diritto di difesa, di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa).
Pure inconferente, siccome diverso dalla fattispecie in esame, è il precedente di cui alla sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione I, 27 gennaio 2001 (rectius: 2000), invocato dal primo giudice a sostegno del suo assunto.
3. In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello deve essere accolto e in riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società appellata.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese, le competenze e gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto dalla xxxx Prefabbricati S.p.a.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 NOV. 2004.
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