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Fondo patrimoniale - espropriazione dei beni per debiti contratti nell'esercizio di un ' impresa |
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L' art. 170 c.c. dispone che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". La Cassazione con sentenza 11230/03 ha statuito che "In tema di fondo patrimoniale , il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni ("ex contractu" o "ex delicto"), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo"; sotto il profilo dell'onere della prova, la Cassazione ha poi precisato che (Cass. n. 5684/06) "l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari, sicché, in sede di opposizione al pignoramento, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni".
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