|
Legge 23 marzo 1983, n. 77 (in Gazz. Uff., 28 marzo, n. 85). - Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.
Articolo 1
Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni. [1. Le società per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti. 2. La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli già istituiti dalla società richiedente. 3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale. 4. La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese. 5. L'autorizzazione non può essere concessa: a) se la società ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al più elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta; b) se la sede dell'amministrazione della società di gestione non è situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia; c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonché gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso società o enti che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) , della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili; f) se i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente comma lettera d) . Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e) , determina, quando si tratti di società già autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla società, alla Banca d'Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della società. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d) , del presente articolo. La sospensione dalla carica è disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della società e ove questi non provveda dalla Banca d'Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. 8. Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla società di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c) , d) ed e) , fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilità di cui al comma 5, lettera f) , comporta, in caso di società già autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281. 9. L'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all'ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle società di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8. 10. (Omissis). 11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'istituzione del fondo senza che la società abbia provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade automaticamente. 12. (Omissis) (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione dei commi omessi abrogati dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 2
Istituzione e regolamento del fondo. [1. (Omissis). 2. Il regolamento stabilisce: a) la denominazione e la durata del fondo; b) la banca depositaria di cui all'art. 2- bis e le condizioni per la sua sostituzione; c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione; d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questi casi i criteri relativi alla distribuzione; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicità non possono essere a carico del fondo; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote; h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell'art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto; i) i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, il diritto al rimborso può essere sospeso fino ad un mese; l) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la società di gestione intende investire più del 35 per cento del fondo; m) se il fondo può essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla società di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Società di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell'art. 4, comma 13; n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all'art. 5, comma 2. 3. Il regolamento contiene altresì gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera b) (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione del comma omesso abrogato dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 2 Bis
Banca depositaria: compiti e responsabilità. [1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia. 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilita in via generale dalla Banca d'Italia. 5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h) , per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) , che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare. 6. (Omissis). 7. Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa (1)] (2). (1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione dei commi omessi abrogati dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 2 Ter
Sostituzione della società di gestione. [1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 8, secondo comma, la sostituzione della società di gestione deve essere approvata in conformità dell'art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. 2. L'autorizzazione può essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all'art. 1, comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema. 3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della società di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all'art. 2, lettera h) , per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) , che approva la modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare (1)] (2). (1) Vedi art. 2-bis, nota 1. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998.
Articolo 3
Partecipazione ai fondi comuni. [1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla società di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la società informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le competenti autorità dei paesi aderenti alla Comunità economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. 5. (Omissis). 6. (Omissis) (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione dei commi omessi abrogati dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 4
Gestione del fondo. [1. (Omissis). 2. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la società non può: a) acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi dei medesimi; b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma; c) vendere valori mobiliari allo scoperto. 3. La Banca d'Italia, al fine di garantire la stabilità operativa delle società di gestione, e in relazione all'andamento del mercato, può limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'attività di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le società possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo. 4. Per l'acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la società può assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. 5. Salva l'ipotesi di cui al comma 4, nell'esercizio dell'attività di gestione la società può, entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d'Italia in considerazione anche delle finalità dell'indebitamento. 6. Il fondo non può essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa società o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. 7. Nell'esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d'Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite può essere elevato: a) fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le più ampie facoltà di investimento di cui alle successive lettere; b) fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunità economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della Comunità economica europea; c) fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b) , tenendo conto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo; d) fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed è previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell'emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la società di gestione investe più del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l'80 per cento del fondo. 8. Il fondo non può essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano: a) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunità economica europea; b) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunità economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo; c) emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non più rientranti nella previsione della presente lettera. 9. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo può essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d'Italia sulla base dell'accertamento della loro trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità, con cadenza almeno quindicinale. 10. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare un'influenza notevole sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione. 11. Il fondo non può detenere più del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c) . 12. I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo. 13. Un fondo può investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunità economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della società di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d'Italia può autorizzare l'investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa società o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente è prevista tale facoltà; in quest'ultimo caso la società di gestione non può far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione è necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una società di investimento alla quale la società di gestione del fondo è similmente legata. 14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è vietato l'investimento in azioni emesse dalla società gerente (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione del comma omesso abrogato dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 5
Scritture contabili. [1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere: a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune; c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio; d) con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b) , c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della società di gestione. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) è messo a disposizione entro tre giorni. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento. 3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998.
Articolo 6
Revisione contabile e controllo. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 7
Vigilanza. [1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia: a) determina le modalità di investimento del capitale delle società di gestione; b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non è adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima; c) stabilisce - sentita la CONSOB - lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione, lo schema-tipo dei documenti di cui all'art. 5, lettere b) , c) e d) , e i criteri di valutazione delle attività che compongono i fondi comuni, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote. 4. (Omissis). 5. Le società di gestione che intendono commercializzare all'estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d'Italia. 6. Su richiesta delle società che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunità economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le società ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea (1)] (2). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998, ad eccezione dei commi omessi abrogati dal comma 1 dell'art. 214, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 7 Bis
Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 8
Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 9
Disposizioni tributarie. 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3- bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10- ter della presente legge (1). 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell' investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell ' Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s' intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni (2). 2- bis . Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. (3) 2- ter . Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2- bis , la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato (3). 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell' articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell ' articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo è computata, fino a concorrenza dell' importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art.105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n.2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4- bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4). 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (5) (6). (1) Comma così modificato dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (2) Comma, così modificato dall'art. 26, l. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (3) Comma aggiunto dall'art. 4, d.lg. 23 dicembre 1999, n. 505. (4) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 luglio 2000, n. 22 e successivamente dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (5) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 21 luglio 1999, n. 259. (6) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461.
Articolo 10
Disposizioni penali. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 10 Bis
Art. 10-bis. [1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunità economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale: a) un attestato rilasciato dalle autorità estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE; b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società di investimento, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti; c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'organismo è situato, munito di un attestato di tale Autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalità di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma; d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate; e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonché la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari è tenuto a fornire. 2. I documenti di cui alle lettere a) , b) , c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c) , seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e) , del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana. 3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalità di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso è tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo. 4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalità di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalità di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunità economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunità economica europea. 5. Il Ministro del tesoro può esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceità della commercializzazione in Italia. 6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine è interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono. 7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo può procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote. 8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi. 9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti. 10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui è situata la propria sede legale e quella amministrativa principale. 11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: 1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti: a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire; b) le modalità ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia; c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Società di investimento, alle quote o alle azioni in Italia; e ne fissa le modalità di redazione; 2) determina le modalità di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonché gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresì le modalità di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia; 3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote; 4) determina le modalità con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia. 12. La Banca d'Italia può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 13. Le disposizioni dell'art. 18 e dell'art. 18- quater del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico. 14. La CONSOB può richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB può inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. 15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attività di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attività di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni (1)] (2). (1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83. (2) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, ma i cui effetti continuano a prodursi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del citato d.lg. 58/1998.
Articolo 10 Ter
Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o di acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell' organismo d' investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell' Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare (1). 2. (Omissis). (2) 3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta (3). 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all ' estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposi ioni di cui all ' articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1 (4). 5. I proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità (5). 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi (6). 7. Il comma 3- bis dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia (7). 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo (8). (1) Comma sostituito dall'articolo 8 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 , modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, e successivamente dall'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2) Comma abrogato dall'art. 9, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409, con le decorrenze e modalità stabilite dai commi 2 e 3 del citato articolo 9. (3) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, d.lg. 16 giugno 1998, n. 201. (4) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461 e successivamente dall'articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (5) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461 , modificato dall'art. 1, d.lg. 16 giugno 1998, n. 201. (6) Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 21 novembre 1997, n. 461. (7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (8) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 25 gennaio 1992, n. 83.
Articolo 10 Quater
Disposizioni penali. Art. 10-quater. Disposizioni penali. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 10 Quinquies
Disposizioni transitorie e finali. Art. 10-quinquies. Disposizioni transitorie e finali. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 11
Disciplina della emissione dei valori mobiliari. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 12
Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 13
Disposizioni concernenti le società fiduciarie. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio 1998.
Articolo 14
Disposizioni varie. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 a decorrere dal 1° luglio
|