|
I requisiti richiesti dalla legge perchè i coniugi possano divorziare sono :
1) decorso del termine di tre anni dalla comparazione innanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale ovvero il decorso di almeno tre anni dal passagio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale;
2) Il carattere ininterrotto della separazione, che deve ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, ai sensi dell'art.5 legge 74/87.
Per quanto riguarda il diritto del coniuge al versamento dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di Cassazione ritiene che "l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso dì continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio ; tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può anche essere economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio , delle precedenti condizioni economiche".
Più' recentemente, poi, la Corte di Cassazione (sentenza 19.3.2003 n.4040) ha avuto modo di precisare che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; nella seconda fase il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso art, 5 legge 898/70, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione ".
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA Sezione IV Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott.Piero CALABRO' Presidente Rel. Dott.Claudia LOJACONO Giudice Dott.Davide DE GIORGIO Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 1704/09, promossa con ricorso depositato in data 13.2.2009 da C.O., rappresentato e difeso dall'avv. M.Lanci, c/o il cui studio in Cinisello B. v. G. ha eletto domicilio RICORRENTE
contro
R.A., rappresentata e difesa dall'avv. G.Schiatti, c/o il cui studio in Desio v. G. ha eletto domicilio RESISTENTE
Oggetto del processo : cessazione effetti civili del matrimonio All'udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le CONCLUSIONI come da n.2 fogli vistati dal G.I. e qui di seguito allegati (all. I - II)
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER C.O.
1) DISPORRE immediata modifica della consistenza dell' assegno di mantenimento in senso di un adeguamento riduttivo dello stesso, in linea con le attuali condizioni del ricorrente, che di fatto non può far fronte ad un assegno di mantenimento/alimenti mensile di un importo superiore ad euro 150,00, da versare ogni 5 del mese.
2) DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. C.O. con la sig.ra R.A. in data (omissis) a Napoli;
3) DISPORRE la trascrizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. C.O. con la sig.ra R.A. in data (omissis) a Napoli, nei comuni e nei luoghi di competenza;
4) Con vittoria di spese del presente procedimento.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
- In riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi C.O. e R.A., ci si rimette alla valutazione che Questo Tribunale vorrà adottare non potendo la resistente per ragioni di coscienza aderire alla richiesta avanzata dal marito;
- Riesaminato l'assetto patrimoniale dei coniugi e della lorofamiglia, voglia il Tribunale Ill.mo, rideterminare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra R.A. in importo da valutare secondo l'attuale situazione patrimoniale del sig. C.O. come in questa sede risulti accertata, e comunque in somma non inferiore ad euro 700,00;
- Rilevato che per stessa ammissione di controparte il ricorrente ha occultato l'esistenza di risparmi accumulati durante l'attività lavorativa (e quindi in persistenza di matrimonio), condannare il sig. C.O. al pagamento in favore della moglie dell'importo pah al 50% dell'ammontare complessivo di detti risparmi come risulterà in corso di causa, o comunque in quella misura che sarà ritenuto di giustizia dal Tribunale anche in via equitativa, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria:
- Sii insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in memorie in data 28/10/09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.2.2009 C.O. adiva questo Tribunale perchè pronunziasse, ai sensi dell'art.4 della L. 1.12.1970 n.898. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con R.A. il (omissis) in Napoli.
A tale scopo esponeva:
- Dii avere avuto cinque figli (quattro dei quali ancora viventi e maggiorenni) in costanza di matrimonio;
- Di essersi separato consensualmente in forza di decreto di omologa in data 3.11.2005 del Tribunale di Monza;
- Di non essersi, sin dall'epoca della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi in sede di separazione il 28.9.2005, più riconciliato e di non avere ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.
Della pendenza della domanda era debitamente notiziato il P.M.
Comparsi entrambi i coniugi all'udienza ex art.708 CPC ed artt. 1 e 2 legge 898/70 ma fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva per l'ulteriore prosecuzione del processo.
Innanzi al G.I. designato si costituivano entrambe le parti : parte ricorrente insisteva nella domanda di divorzio , mentre la resistente chiedeva liquidarsi un contributo al proprio mantenimento e condannarsi il marito al rimborso della metà dei risparmi dallo stesso accumulati in costanza di matrimonio (domande alle quali quest'ultimo si opponeva).
Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 CPC .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è, infatti, emerso che i coniugi ebbero a comparire il giorno 28.9.2005 innanzi al Presidente del Tribunale di Monza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa in data 3.11.2005 del Tribunale adito.
Il carattere ininterrotto della separazione (iniziata ben oltre il triennio dalla domanda di divorzio ) deve ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, ai sensi dell'art.5 legge 74/87.
Il non breve periodo della separazione stessa e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo.
Oggetto di contrasto tra le parti è, invece, la domanda della moglie volta alla liquidazione, in proprio favore, di un assegno "di mantenimento ".
La domanda, così come proposta, si pone ai limiti della sua ammissibilità: è in effetti notorio come, nel giudizio di divorzio , il coniuge più debole possa al più svolgere domanda di liquidazione di un assegno ex art.5 legge 898/70, ontologicamente diverso dall'assegno "di mantenimento" disciplinato dalla norma di cui all'art. 156 primo comma CC e subordinato a requisiti diversi e di non analoga natura..
I criteri giurisprudenziali, ai quali la Suprema Corte ne ha subordinato infatti il riconoscimento, possono essere qui sintetizzati richiamando la massima n.3101/2000 che testualmente recita:!'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso dì continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio ; tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum, nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può anche essere economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio , delle precedenti condizioni economiche".
Più' recentemente, poi, la Corte di Cassazione (sentenza 19.3.2003 n.4040) ha avuto modo di precisare che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio e, quindi, procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno; nella seconda fase il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dallo stesso art, 5 legge 898/70, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione ".
L'anzidetto costante indirizzo è stato confermato da numerose recentissime massime (Cass. 14.1.2008 n. 593; Cass. n.14965/2007; Cass. n.15610/2007; Cass. n.4764/2007; Cass. n.4021/2006).
- Quanto, poi, ai rapporti tra assegno ex art.5 legge 898/70 ed assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione , la Suprema Corte ha stabilito: che, innanzitutto, "la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione " (vedansi: Cass.28.1.2008 n. 1758 e Cass.30.11.1997 n.25010);
- Che gli assetti patrimoniali definiti in sede di separazione dei coniugi al più possono fungere da "mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili di valutazione" (v.: Cass. 11.9.2001 n.l 1575).
La stessa Corte di Cassazione ha,altresì, affermato che "la determinazione dell'assegno di divorzio , alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione , e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio . " (Cass.1 1/09/2001, n.11575; conformi Cass.n.593/2008; Cass.28/1/2008 n.1578; Cass. 2/07/2007 n. 14965; Cass. 12/07/2007 n. 15610; Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 4021/2006).
Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla impropria formulazione della domanda della resistente, gioverà osservare come la stessa non abbia in alcun modo saputo fornire la dimostrazione della coesistenza degli elementi sopra astrattamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, anche solo al mero livello delle proprie deduzioni istruttorie (formulate in modo assai generico e senza alcun riferimento, a titolo di esempio, al concreto tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio).
Peraltro, attesa la disponibilità manifestata dal ricorrente al versamento della somma mensile di euro 150,00 e valutati, quali meri indici di riferimento, tutti gli indicatori di reddito documentati in atti, nonché le condizioni pattuite in sede di separazione , appare congruo liquidare alla resistente un assegno ai sensi dell'art. 5 legge 898/70 in misura pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente ex indici Istat come per legge.
Infine, dev'essere dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta all'ottenimento, in questa sede, di una pronunzia di condanna del ricorrente alla restituzione di somme implicitamente facenti parte della comunione tra i coniugi e comunque "risparmiate " in costanza di matrimonio..
La proposizione di una simile domanda nel giudizio di divorzio deve, in effetti, considerarsi incompatibile con il rito da quest'ultimo previsto. Infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, "le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di divorzio sono quelle di cui agli artt. 4,5 e 6 della legge 898 del 1970, domande strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole " (Cass. 12.1.2000 n.266).
Ne consegue che deve considerarsi "esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio , soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte" (Cass.15.5.2001 n.6660; v. anche Cass.25.3.2003 n.4367).
Le spese processuali possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti, attesa la natura della controversia, la reciproca soccombenza e le ragioni della decisione.
La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva per quanto di ragione.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sul ricorso proposto in data 13.2.2009 da C.O. avverso R.A., così provvede:
l) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 5.8.1971 tra C.O. R.A.,
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1971, parte II, serie A, sez. R, n. 161.
2) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3)Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente un assegno divorzile pari ad euro 300,00 da rivalutarsi annualmente ex indici Istat.
4) Dichiara inammissibili le ulteriori pretese di carattere economico da parte resistente svolte nel presente giudizio.
5) Dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.
6) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
MONZA, 3.2.2010
IL PRESIDENTE REL.EST dott. P. Calabro
|